Evoluzione Normativa e Competenze Territoriali
L’ampio settore normativo nell’ambito energetico è formato da leggi nazionali, regionali e norme tecniche unificate di calcolo rivolte agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti.
Recepiscono direttive europee che, a partire dalla n. 2002/ 91/ CE del 16/12/2002, trattano del rendimento energetico, del miglioramento della prestazione e dell’efficienza energetica nell’edilizia tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.
La competenza territoriale, fatta salva la clausola di cedevolezza di cui all’art.17 del D.Lgs n.192 del 12/08/2005, è in capo alle regioni.
Obblighi Professionali e Relazione Tecnica (Ex Legge 10)
Un progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con effetto sulla prestazione energetica dell’edificio è regolato dal D.M. 26/06/2015. Gli interventi, classificati per ordine decrescente di importanza sono organizzati in:
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione;
Ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello;
Riqualificazioni energetiche.
Se per il semplice intervento di sostituzione del generatore di calore di potenza nominale del focolare uguale o inferiore a 50 kW (la classica caldaia domestica) ad esclusione del caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, non sussiste l’obbligo di intervento del progettista, in tutti gli altri casi quali, nuovi impianti o ristrutturazioni di impianti termici, occorre la consulenza di un progettista che inserisca i calcoli e le verifiche nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni dei commi n.1 e n.2, dell’articolo n.8 del D.Lgs. n.192/2005. Il documento in letteratura è anche noto come “relazione tecnica ex Legge 10”.
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi.
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’ attestato di prestazione energetica, conosciuto con l’abbreviazione “ape”, è uno strumento utile a valutare la prestazione energetica degli edifici. Una scala intuitiva cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici) permette l’immediato confronto tra un edificio esistente oggetto di valutazione ed il cosiddetto “edificio di riferimento” ovvero, lo stesso edificio valutato nelle ipotesi in cui siano installati elementi edilizi e impianti standard dotati dei requisiti minimi di legge che ne permettano la collocazione in un valore posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.
Lo strumento dell’attestato di prestazione energetica di un edificio è obbligatorio, ai sensi del comma n.1 dell’art. n.6 del D.Lgs. 192/2005, nei casi di vendita o locazione. Analogamente, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.M. 28/10/2025 che aggiorna le verifiche e le metodologie di calcolo, all'APE e alla relazione legge 10. Diventerà attuativo a partire dal 3 giugno 2026.
